LEGGE 9 gennaio 1991, n. 9
Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali. (GU n.13 del 16-1-1991 - Suppl. Ordinario n. 6 )
Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali. (GU n.13 del 16-1-1991 - Suppl. Ordinario n. 6 )
Art. 4 (Divieto di prospezione,
ricerca e coltivazione) 1. La prospezione, la ricerca e la
coltivazione di idrocarburi e' vietata nelle
acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi,
fatti salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in atto (
nonche' nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare
compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento
e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po. )
Nessun commento:
Posta un commento